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COMITATO GIOVANI SORDI ITALIANI
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO (R.O.I.)
Sede Nazionale ENS – Roma, Via Gregorio VII n. 120
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi
Costituito dall’Associazione Italiana Minorati dell’Udito e della Parola
Ente Morale (L. 12.5.1942, n. 889 – L. 21.8.1950, n. 698 – D.P.R. 31.3.1979)
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 4.12.1997, n. 460)
Associazione di Promozione Sociale (L. 7.12.2000, n. 383)
Approvato dal Consiglio Direttivo ENS nella seduta 22/04/2010
COSTITUZIONE – SEDE – FINI – RAPPRESENTANZA
Art. 1
Costituzione e Sede
Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI è stato costituito il 14 maggio 1994 in Valle D’Aosta, per volontà dei giovani sordi italiani, sotto l’egida dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) – Onlus, ed è membro fondatore di EUD (European Union Deaf), WFD (World Federation Deaf).
Il CGSI si ispira ai principi statutari ed alle norme regolamentari dell’ENS.
Il CGSI ha la sua sede nazionale a Roma, presso la Sede centrale ENS, ha la seguente denominazione “CGSI ITALIA”.
La data del 14 maggio, anniversario di costituzione del CGSI è giornata nazionale dei giovani sordi italiani.
Art.2
Fini, Attività istituzionali e Principi generali
Il CGSI persegue i fini di cui all’art. 4 dello Statuto ENS, in particolare con riferimento ai sordi fino a 35 anni di età.
Il CGSI promuove la partecipazione dei giovani sordi all’interno di piattaforme sia locali che globali realizzate dai giovani. Promuove la partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali a favore dei giovani sostenendone la presenza a livello decisionale per uno sviluppo sostenibile.
Opera affinché i giovani sordi possano essere agenti di cambiamento per la propria comunità; possano essere capaci di impegnarsi per risolvere i problemi dello sviluppo sociale, economico e della democrazia; possano essere innovatori nelle soluzioni e nelle metodologie d’interazione con gli altri; possano essere cittadini attivi nella vita civile, in contatto con reti e network.
Il CGSI segue i principi ispiratori e generali di cui all’art. 5 e 6 dello Statuto ENS nonché la carta dei diritti dell’uomo.
Il CGSI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettiva partecipazione dei giovani sordi, prevedendo per gli associati di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche del presente regolamento, nonché per l’elezione dei Presidenti CGSI Regionali e Provinciali.
Art.3
Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali
Il CGSI coopera con EUDY (European Union Deaf Youth ) e WFDY (World Federation Deaf Youth Section) e organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità a favore dei giovani.
Può aderire, previa deliberazione ratificata dal Consiglio Direttivo ENS, ad organizzazioni di carattere federativo.
Il CGSI ha facoltà di nominare Presidenti e/o Membri Regionali/Provinciali o soci di comprovata esperienza e competenza, a partecipare a eventi di qualsiasi natura a livello nazionale/internazionale.
Art. 4
Entrate e Bilancio
Le entrate di cui il CGSI dispone sono:
1) contributi determinati dal Consiglio Direttivo dell’ENS;
2) contributi erogati da soggetti pubblici e privati;
3) oblazioni ed erogazioni liberali.
La Gestione dei bilanci e relativi movimenti di cassa, le entrate e le uscite sono sottoposti a verifica semestrale dalle rispettive sedi ENS di competenza. (Sede Centrale – Regionale – Provinciale)
STRUTTURA SOCIALE
Art.5
Categorie
Il CGSI è composto dai soci dell’ENS di cui all’art. 10 dello Statuto ENS.
Art.6
Del voto e delle cariche elettive
Le cariche elettive sono riservate ai soci effettivi fino ai 31 anni.
Il diritto di voto spetta ai soci di età fino a 35 anni.
È vietato il cumulo delle cariche elettive in seno al CGSI.
In caso di elezione a più cariche, il candidato opta per una sola.
Alla carica vacante subentra il primo dei non eletti; a parità di voti, il più anziano di età.
Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.
Art. 7
Diritti e doveri dei soci e dei dirigenti
I soci dell’ENS sono tenuti al rispetto e all’osservanza delle norme di cui all’art.11 dello Statuto e del Regolamento Generale Interno ( RGI ) ENS.
I componenti del CGSI, a qualsiasi livello, sono tenuti alla riservatezza.
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA
Art. 8
Composizione
Il CGSI è un’organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture Regionali e Provinciali all’interno dell’ENS.
La struttura del CGSI è così articolata:
a livello Nazionale
a) Congresso;
b) Assemblea;
c) Comitato;
d) Presidente.
A livello territoriale
a) Assemblee Regionali/Provinciali;
b) Comitati Regionali/Provinciali;
c) Presidenti Regionali/Provinciali
CONGRESSO CGSI
Art. 9
Il Congresso determina gli indirizzi del CGSI ed è costituito da:
a) Presidenti Provinciali e Regionali;
b) Presidente Nazionale;
c) Membri del Comitato Nazionale.
Capo II – Competenze
a) relazione morale e finanziaria del quadriennio decorso;
b) elezione del Presidente e dei membri del Comitato Nazionale;
c) presentazione delle eventuali mozioni.
Possono partecipare al Congresso senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo ENS e, in veste di osservatori, i soci di cui all’art. 5 del presente Regolamento nonché le delegazioni di altri organismi internazionali di giovani sordi appositamente invitate e altri soggetti appositamente invitati per l’occasione dal Comitato Nazionale.
Capo III – Convocazione
Il Congresso è convocato dal Presidente del CGSI, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ENS che ne indica la sede e la data, e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. La convocazione ordinaria è comunicata con lettera raccomandata e/o e-mail almeno 45 giorni prima della data del Congresso.
L’ordine del giorno del Congresso è deliberato dal Comitato Nazionale.
Capo IV – Candidature
La candidatura per le cariche a Presidente Nazionale CGSI e membri del Comitato Nazionale può essere inviata mediante raccomandata A/R all’ufficio di Presidenza CGSI che ne cura la raccolta entro il termine perentorio del ventesimo giorno precedente la data di apertura del Congresso.
Le candidature pervenute oltre i termini stabiliti ai commi precedenti non saranno ritenute valide.
Art. 10
Organizzazione e funzionamento del Collegio di Presidenza
Capo I – Collegio di presidenza
Il Presidente Nazionale CGSI apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e tre Scrutatori scelti fra i delegati, esclusi i membri uscenti del Comitato Nazionale e coloro che intendono candidarsi.
Il Segretario CGSI è il Segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale.
Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la regolarità dello stesso curandone ogni atto.
Il Presidente ha la facoltà di sospendere i lavori del Congresso qualora si verifichino situazioni di una certa gravità tali da impedire la normale prosecuzione dello stesso.
Capo II – Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che per le elezioni delle cariche sociali, che avvengono con scrutinio segreto.
Il Presidente e il Comitato Nazionale uscente hanno diritto al voto per l’elezione del nuovo Presidente e dei membri del Comitato Nazionale.
Capo III – Validità – Deliberazioni
Il Congresso è validamente costituito quando in prima convocazione siano presenti la metà più uno degli aventi diritti di voto.
Capo IV – Passaggio delle consegne
Il passaggio delle consegne da parte del Presidente uscente deve avvenire entro quindici (15) giorni dalla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo ENS.
ASSEMBLEA CGSI NAZIONALE
Art. 11
Capo I – Composizione
L’Assemblea è costituita da:
a) Presidenti Provinciali/Regionali;
b) Presidente CGSI;
c) Membri del Comitato CGSI Nazionale.
Capo II – Competenze
a) Approvazione della relazione morale e finanziaria CGSI dell’anno precedente e della relazione programmatica, nonché i piani di spesa per l’anno successivo;
b) discussione e approvazione delle proposte di modifiche al presente Regolamento.
Capo III – Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, in via straordinaria qualora sussistano inderogabili motivi.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a mezzo e-mail e/o raccomandata A/R, almeno quarantacinque (45) giorni prima, unitamente all’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata tramite e-mail almeno 10 giorni prima.
COMITATO CGSI NAZIONALE
Art. 12
Composizione
Il Comitato è costituito da cinque membri, compreso il Presidente del CGSI, eletti dal Congresso.
Il Comitato resta in carica quattro (4) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I membri che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Comitato stesso.
I membri CGSI, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, tali da impedire l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente, sono sostituiti seguendo l’ordine delle votazioni riportate nel Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato.
Art. 13
Capo I – Competenze
a) Attua le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo dell’Assemblea;
b) coordina, indirizza nonché vigila sulle rappresentanze giovanili territoriali;
c) predispone le eventuali proposte di modifica del Regolamento da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
d) propone al Congresso, per l’approvazione, la relazione morale e la relazione finanziaria del quadriennio trascorso;
e) presenta all’Assemblea la relazione programmatica e i piani di spesa per l’anno successivo, nonché la relazione morale e finanziaria dell’anno precedente;
f) nomina il Segretario e il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
g) presenta, entro il 15 novembre di ogni anno, i progetti di attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo al Consiglio Direttivo ENS per l’approvazione;
h) Trasmette al Consiglio Direttivo ENS la relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
Capo II – Convocazione
Il Comitato è convocato dal Presidente del CGSI in via ordinaria ogni trimestre, in via straordinaria per motivi d’urgenza inderogabili ogni qualvolta necessario.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati via e-mail almeno trenta (30) giorni prima, unitamente all’ordine del giorno.
Capo III – Validità
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri e le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.
PRESIDENTE CGSI NAZIONALE
Art. 14
Competenze e rappresentanza del CGSI
Il Presidente rappresenta il CGSI:
a) vigila sull’osservanza delle norme regolamentari;
b) convoca e presiede l’Assemblea Nazionale e il Comitato Nazionale;
c) convoca il Congresso;
d) è responsabile della gestione economica del CGSI e coordina le attività ed i progetti istituzionali del CGSI secondo gli indirizzi del Congresso;
e) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea CGSI e del Comitato;
f) propone al Comitato Nazionale la nomina del Vice Presidente e del Segretario CGSI;
g) firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Nazionale.
In caso di assenza, o di impedimento temporaneo, o di vacanza della carica, o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo necessario e comunque fino a un massimo di 12 mesi, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.
SEGRETARIO CGSI
Art. 15
Nomina e competenze
Il Segretario è nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente
a) coadiuva il Presidente nel perseguimento delle finalità associative;
b) partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Nazionale, senza diritto di voto, può esprimere parere consultivo;
c) cura e redige i verbali delle riunioni di cui alla lettera (b).
In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, è sostituito da altra persona nominata dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente.
STRUTTURE REGIONALI
Art. 16
Organizzazione
Le strutture su base regionale corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Sono così articolate:
a) Assemblea;
b) Presidente;
c) Comitato.
ASSEMBLEA CGSI REGIONALE
Art. 17
Capo I – Composizione
L’Assemblea Regionale è costituita da:
a) Presidente Regionale;
b) Membri del Comitato Regionale;
c) Presidenti Provinciali
Capo II – Competenze
a) Determina gli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello regionale;
b) approva la relazione morale e finanziaria dell’anno precedente e il consuntivo delle spese ad essa riferito, nonché la relazione programmatica e i piani di spesa per l’anno successivo;
c) elegge il Presidente Regionale;
d) elegge il Comitato Regionale;
e) propone modifiche al presente Regolamento da sottoporre all’Assemblea Nazionale.
Capo III – Convocazione
L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale e si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, in via straordinaria qualora sussistano inderogabili motivi.
Almeno trenta (30) giorni prima della convocazione, deve essere inviata la relativa comunicazione al Comitato Nazionale, che ha facoltà di far iscrivere all’ordine del giorno argomenti di interesse generale.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a mezzo e-mail e/o raccomandata A/R, almeno quarantacinque (45) giorni prima, unitamente all’ordine del giorno. La convocazione straordinaria viene effettuata tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima.
Capo IV – Candidature
Le candidature possono essere presentate all’ufficio presidenza del Comitato Regionale, mediante lettera raccomandata A/R, fino a dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Capo V – Collegio di Presidenza
Per la costituzione, la votazione e la validità di tale organo, si fa riferimento all’art. 10 – Capo I del presente Regolamento.
Composizione:
CGSI REGIONALE
Art. 18
Il Comitato che resta in carica per quattro anni, è composto da tre o cinque membri, rieleggibili compreso il Presidente, votati dall’Assemblea Regionale.
Nelle regioni del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta non viene costituito alcun Comitato Regionale e i Presidenti CGSI di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d’Aosta, sono membri di diritto dell’Assemblea Nazionale e del Congresso CGSI.
Qualora si verificasse una situazione di sopravvenuta incapacità o di vacanza dei membri, si fa riferimento all’art. 12 del presente regolamento.
È competenza del Consiglio Regionale ENS nominare un Delegato Regionale per svolgere l’Assemblea Regionale CGSI per creare il Comitato Regionale.
Capo I – Competenze
Art. 19
a) Attua tutte le iniziative d’indirizzo dell’Assemblea Nazionale, del Comitato Nazionale e dell’Assemblea Regionale in ambito regionale;
b) svolge funzioni di coordinamento e d’indirizzo dei Comitati Provinciali;
c) presenta all’Assemblea Regionale la relazione morale e finanziaria dell’anno precedente e il consuntivo delle spese ad essa riferito, nonché la relazione programmatica e i piani di spesa per l’anno successivo;
d) nomina il Segretario e il Vice Presidente, indicati su proposta del Presidente;
e) trasmette al Comitato Nazionale la relazione sulle attività svolte dell’esercizio precedente entro il 15 Marzo, la relazione programmatica dell’esercizio successivo entro 15 Ottobre di ogni anno;
f) presenta, entro il 15 ottobre di ogni anno, i progetti di attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo al Consiglio Regionale ENS per l’approvazione;
g) promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani.
Capo II – Convocazione
Il Presidente convoca il Comitato Regionale e si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Comitato, e per conoscenza al Comitato Nazionale, a mezzo e-mail almeno quindici giorni (15) prima della data prevista per la convocazione, unitamente all’ordine del giorno.
Capo III – Validità
Si fa riferimento all’art. 13 – CAPO III del presente regolamento.
PRESIDENTE CGSI REGIONALE
Art. 20
Competenze
Il Presidente Regionale rappresenta il CGSI nel territorio regionale.
Egli inoltre:
a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
b) convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il Comitato Regionale;
c) è responsabile della gestione economica di competenza regionale;
d) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del Comitato Regionale;
e) propone al Comitato Regionale la nomina del Vice Presidente e del Segretario Regionale;
f) firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Regionale.
In caso di assenza o impedimento o di vacanza di carica o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo necessario e comunque fino a un massimo di 6 mesi.
SEGRETARIO CGSI REGIONALE
Art. 21
Competenze
Si applica quanto previsto all’art. 15 del presente Regolamento su base territoriale.
STRUTTURE PROVINCIALI
Art. 22
Organizzazione
Le strutture del CGSI su base provinciale corrispondono al territorio delle Province, sono così articolate:
a) Assemblea;
b) Presidente;
c) Comitato.
ASSEMBLEA CGSI PROVINCIALE
Art. 23
Capo I – Composizione
L’Assemblea è costituita dai soci effettivi ENS di età compresa fra i 18 anni e 35 anni e dai soci aggregati ENS iscritti negli elenchi delle Sezioni Provinciali di appartenenza.
Capo II – Competenze
a) Determina gli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello provinciale;
b) approva la relazione morale e finanziaria dell’anno precedente e il consuntivo delle spese ad essa riferito, nonché la relazione programmatica e i piani di spesa per l’anno successivo;
c) elegge il Presidente Provinciale;
d) elegge il Comitato Provinciale.
Capo III – Convocazione
Si fa riferimento all’art. 17 – Capo III del presente Regolamento.
Capo IV – Candidature
Le candidature possono essere presentate all’ufficio presidenza del Comitato Provinciale, mediante lettera raccomandata A/R, fino a dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Possono candidarsi alle cariche sociali del CGSI solo coloro che al momento della candidatura risultino soci effettivi ENS per l’anno in corso.
Capo V – Collegio di Presidenza
Per la costituzione, validità, si applica quanto previsto all’art. 10 CAPO I del presente Regolamento.
Capo VI – Votazione
Si fa riferimento all’art. 10 – CAPO II del presente Regolamento.
I soci aggregati, tramite i propri rappresentanti legali, sono dotati solo di elettorato attivo.
CGSI PROVINCIALE
Art. 24
Composizione
Il Comitato, che rimane in carica per quattro (4) anni, è composto da uno o tre membri rieleggibili, compreso il Presidente, votati dall’Assemblea Provinciale.
In caso di nessuna candidatura, l’Assemblea sarà sciolta e rinviata a data da destinarsi.
Per sopravvenuta incapacità, o vacanza comunque determinata dei Membri, si fa riferimento all’art. 12 del presente regolamento.
Il numero minimo necessario per dar luogo all’assemblea è di quindici (15) soci tesserati nella propria provincia.
Al di sotto di questo numero, sarà competenza della Sezione Provinciale ENS nominare un rappresentante provinciale.
Capo I – Competenze
Art. 25
a) Attua tutte le iniziative, gli atti deliberativi e d’indirizzo dell’Assemblea Nazionale/Regionale in ambito provinciale.
b) presenta all’Assemblea Provinciale la relazione morale e finanziaria per l’approvazione.
c) nomina il Vice Presidente e il Segretario su proposta del Presidente,
d) trasmette al Comitato Regionale, ovvero, in caso non ancora costituito, al Comitato Nazionale, la relazione morale entro il 15 febbraio e la relazione programmatica entro il 15 Settembre di ogni anno;
e) presenta i progetti di attività ed il bilancio preventivo per l’anno successivo al Consiglio Provinciale ENS per l’approvazione entro il 15 Settembre di ogni anno;
f) promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi locali.
Capo II – Convocazione
Il Presidente Provinciale convoca il comitato provinciale e si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Comitato, e per conoscenza al Comitato Nazionale, Regionale e al Consiglio Provinciale ENS tramite email almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la convocazione, unitamente all’ordine del giorno.
Capo III – Validità:
Si fa riferimento all’art. 12 – CAPO III del presente Regolamento.
PRESIDENTE CGSI PROVINCIALE
Art. 26
Competenze
Il Presidente Provinciale rappresenta il CGSI nel territorio provinciale.
Egli inoltre:
a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
b) convoca e presiede l’Assemblea Provinciale e il Comitato Provinciale;
c) cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
d) propone al Comitato Provinciale la nomina del Vice Presidente e del Segretario Provinciale;
e) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Provinciale e del Comitato Provinciale;
f) firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Provinciale.
In caso di assenza o impedimento o vacanza di carica, o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo necessario e comunque fino a un massimo di 6 mesi.
SEGRETARIO PROVINCIALE
Art. 27
Competenze
Si applica quanto previsto all’art. 15 del presente Regolamento.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme dello Statuto e del R.G.I. dell’ENS.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente R.O.I. del CGSI ed entra in vigore subito dopo la ratifica del Consiglio Direttivo ENS.



